che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare possono essere sanzionati col pagamento di multesecondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448 e dal DL 32/03, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti,

 

 i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. 

 

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. 

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 220 a 2200 Euro. 

IL Dirigente Scolastico 

Pierfrancesco Caressa

Attachments:
Download this file (divieto fumo - precisazioni.pdf)divieto fumo - precisazioni.pdf[ ]139 kB
Torna su